Tar dà 10 giorni alla Regione: “Superiori, alunni in classe il 1 febbraio. Adeguatevi”- Vince il Codacons

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“E’ fissato al 1 febbraio termine massimo per la completa conformazione della Regione Campania alle disposizioni del D.P.C.M. vigente”. Ciò “anche in ragione dello stato avanzato dell’anno scolastico, oramai alle soglie del secondo quadrimestre. Dunque consumato per la metà circa”.

Dal 1 febbraio, quindi, dovranno tornare in presenza, in ottemperanza al DPCM, anche gli alunni campani delle scuole superiori.

Il Decreto n.153 della quinta sezione del Tar Campania accoglie il ricorso degli avvocati Codacons Laura Clarizia e Matteo Marchetti. Il Presidente Maria Abbruzzese fissa, per la trattazione collegiale “la camera di consiglio del 16 febbraio 2021”.  

Il ricorso è contro la Regione Campania. Esso richiede l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia dell’ordinanza firmata dal Governatore, la numero 2 del 16 gennaio 2021.

In particolare si contesta il punto relativo alle “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica”.

Le disposizioni regionali sono concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.

Di seguito alcune tra e motivazioni del Tar.

I ricorrenti ricoprono ruoli di ente esponenziale di interessi collettivi riconducibili a diritti dei consumatori/utenti di pubblici servizi e di genitori di figli minori-alunni.

Essi lamentano che, in forza degli atti impugnati, permane la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Sospensione che, disposta da tempo, preclude la piena fruizione del servizio scolastico e incide sul diritto individuale all’istruzione.

Incidenza anche su diritti fondamentali dei minori che, anche attraverso la concreta frequenza scolastica ‘in presenza’, arricchiscono la loro formazione generale e sviluppano la loro personalità individuale”.
A questo punto il Tar fa riferimento al proprio decreto 142/2021 del 20 gennaio 2021. “Le ordinanze impugnate, nella parte relativa alle scuole elementari e medie, risultano già incise in sede cautelare con la immediata loro sospensione”.

Precisa: “Quanto alle scuole elementari con ordine di riavvio della didattica in presenza; quanto alle scuole medie, entro il 24 gennaio 2021”.

In ordine alle ‘superiori’, il Tar fa riferimento “ai limitati ambiti di intervento delle autorità substatali rispetto alla regolamentazione D.P.C.M.”. Ma anche “alla ià valutata insussistenza di idonea giustificazione, giuridicamente sostenibile, alla persistente sospensione totale delle attività didattiche in presenza. Alla sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza per la decisione richiesta.

Tanto in ragione del progressivo aggravamento del pregiudizio subito e della lesione dei contrapposti diritti/interessi per effetto della saldatura temporale con le pregresse disposizioni escludenti la didattica in presenza”.

Normate le dinamiche della didattica in presenza per elementari e medie, “quella delle scuole superiori è l’unica problematica che residua”.
La cornice è il  D.P.C.M. del 16 gennaio. “Esso prescrive che ‘le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…). In modo che, dal 18 gennaio, dal 50% al 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza…’”.

Il Tar deduce: “Per le ‘superiori’ la modalità ‘ordinaria’, in costanza di emergenza sanitaria non è dunque la modalità ‘in presenza’, piuttosto la modalità ‘integrata’ (presenza/distanza).

Valutazione non contestata in sede giurisdizionale né dalle Amministrazioni substatuali né da eventuali interessati”.  

Afferma: “Il DPCM impone, poi, di apprestare misure di supporto al servizio scolastico in presenza. Con  eventuale potenziamento dei servizi di trasporto, in costanza di emergenza sanitaria, per consentire la mobilità in sicurezza degli studenti”.

Nello specifico: “Presso ciascuna Prefettura è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto. In tale sede è definito idoneo raccordo tra gli orari didattici e dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano/extraurbano. Ciò in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto volta ad agevolare la frequenza scolastica. Questo anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole ‘superiori’ (…).

All’esito dei lavori, il Prefetto redige un documento operativo. E’ la base su cui le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza”.

Il Tar fa salvo “il potere del presidente della Regione di adottare ordinanze con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale”. Atti “volti a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità sopra indicati”.

Specifica: “La modalità ‘integrata’ richiede il previo necessario apprestamento di misure ‘proattive’. Queste ultime finalizzate a rendere effettivo il diritto all’istruzione eliminando gli ostacoli che ne impediscono l’esercizio utile. Il tutto in compatibilità con l’emergenza sanitaria e dunque in condizioni di sicurezza”.

Alcuni passaggi cruciali: “Non è revocabile l’ineludibilità della progressiva conformazione del sistema scolastico campano agli indirizzi dettati da ultimo dal D.P.C.M. vigente quanto alle percentuali, minime e massime, di studenti frequentanti in presenza gli istituti di istruzione secondaria superiore.
Resta indefettibile l’apprestamento di misure, generali o particolari, volte a definire in concreto la fruizione nella percentuale prevista. E di misure di sostegno al trasporto pubblico per consentire la mobilità scolastica in presenza”.
Il Tar punge: “Non vi sono evidenze circa l’effettivo apprestamento di tali necessarie misure attuative e proattive. Incombenza ricadente sulle Autorità amministrative ciascuna per la propria competenza.

Risulta solo un avviso ulteriormente tendente alla soprassessoria, documentato dalla relazione del 21 gennaio dell’Unità di crisi regionale. Avviso non tuttavia accompagnato dall’individuazione di precisi percorsi, temporalmente scadenzati e finalizzati alla doverosa conformazione”.

Il Tar ora detta dinamiche operative stringenti. “L’interesse dei ricorrenti non può dunque essere soddisfatto mediante la mera immediata sospensione degli atti impugnati. Si impone, per quanto detto, la previa predisposizione delle misure attuative e proattive individuate dal D.P.C.M. di riferimento. Ciò per il concreto soddisfacimento della pretesa azionata in condizioni di effettiva e sostenibile fruibilità dei servizi scolastici in presenza”.


Di conseguenza “idonea misura cautelare al soddisfacimento delle ragioni dei ricorrenti può essere l’ordine impartito alla Regione Campania di conformarsi completamente alle prescrizioni del D.P.C.M. per le scuole secondarie superiori. Ciò entro il termine, congruo e massimo, del 1 febbraio 2021”.

Il Tar indica la “ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza”. Tanto “nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti individuando le eventuali misure di supporto al servizio scolastico in presenza con riferimento, non unico, al servizio di TPL”. Ciò in forza “delle risultanze dei tavoli tecnici competenti”.

Resta fermo “il rispetto delle misure di contenimento e precauzionali disciplinanti i singoli settori di attività”. Elenca: “Distanze interpersonali, obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ecc.”.

Insomma, Il Tar dà i 10 giorni alla Regione Campania.

CODACONS – La reazione degli avvocati Laura Clarizia e Matteo Marchetti (vice segretario nazionale Codacons).

Dichiarano: “Procedimento avviato al Tar dal Codacons e di diversi genitori in rappresentanza di decine di altri da noi tutelati. L’istanza non è contro coloro che sono favorevoli alla DAD. Questo non è uno scontro tra chi vuole tornare a scuola e chi no. E’ stata un’istanza volta ad annullare provvedimenti certamente impugnabili.

 il Tar non ha decretato su chi è favorevole o contrario. Esso ha compiuto una scelta di diritto. I decreti legge e i DPCM sono stati emanati nel rispetto dei dati scientifici e della Costituzione. I servizi essenziali come l’istruzione sono di competenza dello Stato centrale.

Il Tar ha decretato inoltre sulla base anche dei ‘piani di trasporto’ formalizzati ai tavoli dei cinque Prefetti”.

Aggiungono: “Si è affermata la centralità del diritto allo studio e alla frequenza scolastica. Vi è stata l’affermazione della prevalenza dello Stato nella determinazione dei livelli minimi di servizio pubblico essenziale che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Sia questo il presupposto per una battaglia culturale per la valorizzazione della comunità scolastica. La scuola è l’unico luogo in grado di far emergere nella vita e nel lavoro i nostri ragazzi”.

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