++Pizze, consegne fino alle 23; ok attività motoria all’aperto++

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Con Ordinanza n. 39 del 25 aprile la Regione Campania apporta alcune modifiche ai provvedimenti che, di fatto, aprono alla Fase-2 del 4 maggio. Nel dettaglio “con decorrenza dal 27 aprile e fino al 3 maggio, su tutto il territorio regionale sono consentite previa comunicazione al Prefetto, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli; l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici Ateco ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020)”.
Ristorazione – “A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile, dal 27 aprile e fino al 3 maggio sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi, con i seguenti orari: quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 2 alle ore 8, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata; quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23. Negli orari non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso. Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti alle consegne”.
Attività motorie all’aperto – “Con decorrenza dal 27 aprile e fino al 3 maggio, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: ore 6,30-8,30; ore 19-22”.
Sanzioni – “Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni)”.

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