Giffoni Valle Piana, sentenza Tar su fabbricato di piazza Umberto I

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Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della nota del Comune protocollo 4945 del 29 aprile 2024 e dell’obbligo con essa assunto dal Comune di provvedere alla rivalutazione della istanza di rilascio del permesso di costruire in deroga e convenzionato relativamente alla demo-ricostruzione dei volumi riconosciuti quali legittimi”.

Cosi si è pronunciata sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sentenza pubblicata il 7 maggio 2024 – in ordine alla vicenda relativa alla “ristrutturazione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione a parità di volume del fabbricato sito in piazza Umberto I del Comune di Giffoni Valle Piana”.

La decisione il 30 aprile 2024 nella Camera di Consiglio con l’intervento dei magistrati Nicola Durante (Presidente), Olindo Di Popolo (Consigliere), Laura Zoppo (referendario, Estensore).

La ditta aveva depositato il 6 aprile 2023 il ricorso contro il Comune di Giffoni Valle Piana di impugnazione dell’atto dell’Ente – protocollo numero 6923 del 10 febbraio 2023 “recante diniego definitivo dell’istanza (…) del progetto di ristrutturazione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione a parità di volume del fabbricato”.

Il Comune aveva negato il permesso di costruire adducendo una serie di motivazioni di dettaglio. La società in data 26 gennaio 2023 produceva memoria di riscontro ai motivi ostativi. Il Comune riesprimeva il diniego. Da qui il ricorso al Tar della ditta, deducendo che “il provvedimento comunale era da ritenersi manifestamente illegittimo , giacché fondato su presupposti falsi, erronee e contraddittori, nonché affetto da difetti di istruttoria e di motivazione e insanabilmente contrastante con i provvedimenti precedenti”.

Nella sentenza si legge ancora: “La società rilevava inoltre che l’intervento demo-ricostruttivo in contestazione era da considerarsi a pieno titolo a parità di volume, essendo interamente contenuto nelle cubature legittime preesistenti, come emerso nel corso dell’esame istruttorio relativo al precedente progetto di ricostruzione dello stesso fabbricato a parità di volume presentato dai proprietari in data 5 dicembre 2005, prot. 15961 (…) e che comunque, trattandosi di permesso a costruire ‘in deroga e convenzionato’ (…) risulta priva di concreta rilevanza ogni questione agitata dal Comune in ordine alla perfetta corrispondenza tra la volumetria preesistente del fabbricato da demolire e quella da riedificare secondo progetto”.

Progetto dichiarato “di pubblico interesse” dal Consiglio Comunale (“delibera 55 del 10 ottobre 2019”).

Con ordinanza n, 1054/2023 il Collegio disponeva quindi l’espletamento di una verifica istruttoria di dettaglio. Il 6 aprile 2024 veniva depositata la relazione di verificazione con le conclusioni.

Il 29 aprile la società depositava nota con la quale si chiedeva al Comune il riesame della istanza alla luce degli esiti della verificazione e la nota protocollo 4945 del 29 aprile 2024, di positivo riscontro della richiesta suddetta.

La causa veniva quindi chiamata all’udienza pubblica del 30 aprile 2024.

Qui maturava la decisione di “improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della nota del Comune protocollo 4945 del 29 aprile 2024 e dell’obbligo con essa assunto dal Comune di provvedere alla rivalutazione della istanza di rilascio del permesso di costruire in deroga e convenzionato relativamente alla demo-ricostruzione dei volumi riconosciuti quali legittimi”.

In foto il Comune di Giffoni Valle Piana.

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