ACQUA. IL GIUDICE DÀ RAGIONE A SANTORELLI: “PAGATO IL DOPPIO DAL 1998”. REVOCATO IL DECRETO INGIUNTIVO. La sentenza integrale

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Santorelli aveva ragione. E’ del 27 febbraio la sentenza n. 1305/17 del Giudice Onorario di Pace di Salerno, dottoressa Antonina Giordano che dirime il contenzioso promosso dall’eclettico ingegnere contro Salerno Sistemi S.p.A. in favore del primo affermando un principio che, ora, tutti gli utenti salernitani potrebbero far valere.

Santorelli, attraverso gli avvocati Fabio Mammone e Dario Gioia, si è opposto al decreto ingiuntivo 782/06 notificatogli da Salerno Sistemi per un importo di 184.02 euro. “L’opposizione è fondata e va accolta” scrive il GOT. Che spiega, facendo sua la tesi del CTU: “Salerno Sistemi S.p.A. ha contravvenuto al divieto di modifica dell’articolazione tariffaria pre-esistente laddove all’articolo 25 del regolamento di utenza per la fornitura di acqua potabile approvato dal Comune di Salerno – su istanza della Salerno Sistemi – con delibera di giunta municipale n. 424 del 26/03/1998, abbia obbligato gli utenti ad un consumo minimo superiore a quanto previsto contrattualmente in epoca precedente alla suindicata delibera, fissando un quantitativo minimo contrattualmente impegnato pari al doppio (36 mc) di quello garantito per le necessità domestiche fondamentali (18 mc) e superiore a quanto previsto contrattualmente nella delibera di giunta municipale del Comune di Salerno n. 2831 del 1994”. “Il CTU tuttavia – continua il GOT – non ha potuto rispondere al quesito circa la legittimità delle tariffe applicate, non avendo l’ opposta (Salerno Sistemi, ndr) prodotto la documentazione richiesta. Pertanto se da un lato il CTU ha accertato la correttezza delle tariffe applicate per la fornitura di acqua potabile relativamente all’anno 1998, dall’altro non ha potuto verificare le percentuali di incremento applicate alle tariffe idriche per gli anni dal 1999 al 2004 e quindi anche per le annualità cui si riferisce la fatturazione dei consumi contestati oggetto di opposizione. L’opposta, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e quindi gravata dall’onere probatorio, avrebbe dovuto provare la correttezza degli importi portati dalle fatture e non lo ha fatto, non avendo depositato la documentazione necessaria a verificare l’esatta determinazione tariffaria applicata nelle annualità in contestazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, non avendo parte opposta dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria, l’opposizione va dunque accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Per questi motivi il Giudice Onorario di Pace di Salerno definitivamente giudicando sull’opposizione proposta da Luigi Santorelli avverso il decreto ingiuntivo n. 782/06 nei confronti di Salerno Sistemi S.p.A., così provvede: accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo; condanna l’opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell’opponente che liquida in euro 450; pone le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico della Salerno Sistemi S.p.A.”.

Questa sentenza potrà rappresentare un precedente attraverso cui gli utenti salernitani, ricorsi alla mano, saranno legittimati a chiedere i rimborsi per le quote pagate in eccedenza a Salerno Sistemi?

 

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